Art. 1 – Denominazione e Sede
1. E’ costituita in Olbia, provincia di Sassari, in Via Galvani presso la Cittadella Sportiva Fausto Noce, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. n. 36/21 e seguenti modifiche ed integrazioni, una associazione sportive dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Terranova”.
L’indirizzo è fissato in Via Galvani Cittadella Sportiva “Fausto Noce”. I colori sociali sono il bianco e l’azzurro. Il marchio dell’Associazione viene individuato ed approvato dall’Assemblea dei Soci.
L’associazione potrà assumere la forma giuridica di:
– associazione sportiva priva di personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea;
– associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
– società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
– ente del terzo settore costituiti ai sensi dell’art 4, comma 1, del decreto legislativo e luglio 2017 n. 117, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.
Art. 2 – Scopo
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, eventuali utili ed avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’associazione; Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.36/2021, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in carrozzina ed in generale di tutti gli sport della racchetta nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) o di altri enti a cui riterrà di affiliarsi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere l’attività di gestione conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del tennis, padel, pickleball o altri sport della racchetta.
3. Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e della normativa di attuazione, l’associazione potrà esercitare attività secondarie rispetto a quella sportiva con carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Ad esempio ed a mero titolo esemplificativo la conduzione di bar/spacci interni destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli associati ed in generale dei soggetti riconosciuti nell’ambito dell’esercizio delle attività sportive ovvero al pubblico nell’ambito di tornei e manifestazioni organizzate dall’associazione nel perseguimento degli scopi istituzionali; la cessione di abbigliamento tecnico e delle attrezzature necessarie alle pratica del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in carrozzina ed in generale di tutti gli sport della racchetta.
4. L’associazione ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri associati e tesserati le normative della FITP, del ITF, del T.E., Del C.I.P.E. e del CONI
5. L’associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti tra gli associati; è inoltre caratterizzata dall’elettività e gratuita delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei proprio aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L’associazione persegue il contrasto all’abuso psicologico, all’abuso fisico, alla molestia sessuale, all’abuso sessuale, alla negligenza, all’incuria, all’abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all’abuso di mezzi di correzione con l’adozione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D. Lgs n. 231/2001, D. Lgs n. 36/2021, D. Lgs n. 39/2021)
7. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive imposte dalla legge, dal CONI ed a tutte le disposizioni statutarie della FITP, o degli altri enti a cui riterrà di affiliarsi, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti le attività sportive.
8. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
9. L’Associazione garantisce l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.
10. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti, tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
11. L’Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.
12. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.
Art. 3 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera di Assemblea Straordinaria adottata ai sensi dell’art. 33 del presente Statuto.
Art. 4 – Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica
1. L’Associazione e` riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti federali.
2. L’Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto le modificazioni necessarie.
Art. 5 – Domanda di ammissione Associati
1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, utilizzando l’apposito modulo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
2. Potranno essere ammessi come Associati soltanto le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di irreprensibile condotta sul piano morale, civile e sportiva.
3. La validità della qualità di Associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo. La decisione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere motivata e potrà formare oggetto di appello all’Assemblea Generale dell’Associazione, da parte del richiedente l’ammissione o dei singoli associati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
4. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. È escluso qualsivoglia limite temporale o operativo del rapporto associativo e dei diritti da esso derivanti.
5. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale. I soggetti che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore in tutti i rapporti con l’associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte dall’associato minorenne sino al raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 6 – Diritti degli Associati
La qualifica di associato dà diritto:
1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi secondo le modalità di seguito specificate.
4. Sino al raggiungimento della maggiore età, gli associati minorenni esercitano i suddetti diritti per il tramite dei genitori esercenti su di loro la responsabilità genitoriale ovvero per il tramite dei soggetti esercenti su di loro la legale rappresentanza; al raggiungimento della maggiore età, eserciteranno tali diritti in via diretta.
Art. 7 – Doveri degli Associati
1. Gli associati sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; all’osservanza dello Statuto e delle direttive del CONI e degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione si affilia; al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare
Art. 8 – Decadenza degli Associati
1. La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:
– recesso dell’Associato (dimissione volontaria) ;
– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
– causa di morte;
– morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota associativa;
2. le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
3. L’esclusione dell’Associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei seguenti casi: in ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
4. commissione di azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell’associazione o comunque d’ostacolo agli interessi e al buon andamento dell’associazione.
5. Nei casi di cui ai punti 3 e 4 che precedono, le deliberazioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto l’esclusione dell’associato devono essere comunicate a quest’ultimo mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.
6. Nelle medesime ipotesi di cui al comma che precede, il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dall’Assemblea Generale degli associa-
ti. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con quest’ultimo ad una disamina degli addebiti. La mancata partecipazione dell’interessato all’assemblea di cui sopra senza giustificato motivo non potrà costituire ostacolo allo
svolgimento della stessa e all’eventuale ratifica dell’esclusione. Il provvedimento di esclusione rimarrà sospeso fino alla ratifica dell’Assemblea.
7. L’associato escluso per i motivi di cui alle lett. 3 e 4 che precedono non potrà più essere riammesso.
Art. 9 – I Tesserati
1. L’associazione ha l’obbligo di tesserare tutti i soci;
2. L’Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall’associazione previo pagamento di contributo “esterno”, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l’Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo, saranno legati all’associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli Organismi sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’associazione, secondo gli status previsti dall’Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
3. I Tesserati dell’associazione ricoprono uno status attinente all’attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell’associazione, secondo quanto previsto dall’organismo affiliante.
4. I Tesserati dell’associazione hanno diritto di partecipare all’attività ed alle competizioni organizzate e riconosciute dall’Organismo Sportivo (F.S.N, D.S.A e/o E.P.S.) di appartenenza dell’associazione per i quali sono tesserati.
5. L’associazione ha facoltà di garantire agli atleti tesserati particolare assistenza e supporto all’attività sportiva praticata.
6. I tesserati sono in possesso della tessera, “virtuale” ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l’Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dala regolamentazione dell’Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
7. I Tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme dettate dalla federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, dall’I.P.C. e dal C.I.P.
8. Il Tesseramento agli Organi Sportivi di appartenenza vincola l’atleta all’associazione secondo quanto previsto dal rispettivi regolamenti.
Art. 10 – Organi
1 Gli organi sociali sono:
Gli organi dell’Associazione sono: L’Assemblea Generale degli Associati
– Il Consiglio Direttivo
– Il Presidente
– Il Vice Presidente
– Il Segretario
– Il Tesoriere
– Il Collegio dei revisori dei conti o il Sindaco revisore, ove istituiti
– Il Collegio dei Probiviri
Art. 11 – Assemblea Generale degli Associati
1. L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario (bilancio consuntivo) e del bilancio preventivo del nuovo esercizio; tale termine potrà essere ampliato per necessità legate alla predisposizione del rendiconto. L’assemblea si riunisce, altresì, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta. In tale ultimo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla richiesta.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
4. E` possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:
– siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
– vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonche´ di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati prima dell’Assemblea i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell’Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 12 – Diritti di partecipazione
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa. Avranno diritto di voto in assemblea solo gli associati maggiorenni che facciano parte dell’associazione da almeno un anno.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta nella quale sia chiaro il riferimento all’assemblea per la quale si conferisce delega ed il nominativo dell’associato che si intende nominare come delegato. La delega dovrà essere fatta pervenire dal delegante presso la segreteria dell’Associazione, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della riunione e con modalità idonea ad attestarne la ricezione. Ciascun associato potrà rappresentare in assemblea non più di un associato.
Art. 13 – Compiti dell’Assemblea – Deliberazioni
1. L’Assemblea Generale degli associati in seduta ordinaria:
– delibera sugli indirizzi e sulle linee direttive dell’associazione;
– approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale economico e finanziario (bilancio consuntivo)
– procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
– delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione, la vita ed i rapporti dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o comunque legittimamente sottoposti al suo esame che non rientrino nelle competenze dell’assemblea straordinaria;
– approva gli eventuali regolamenti associativi;
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima convocazione.
3. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno possibilità di voto.
4. L’assemblea Generale degli associati in seduta straordinaria:
– Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
– Delibera sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati.
Le deliberazioni sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Art. 14 – Convocazione – Procedure Assembleari
1. La convocazione dell’assemblea in sessione ordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e comunicazione agli Associati a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro strumento purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. Per la tempestività della predetta comunicazione, si avrà riguardo al momento di spedizione.
Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo e ora dell’adunanza e ordine del giorno delle materie da trattare.
2. La convocazione dell’assemblea in sessione straordinaria deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e comunicazione agli Associati a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro strumento purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. Per la tempestività della predetta comunicazione, si avrà riguardo al momento di spedizione. Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo e ora dell’adunanza e ordine del giorno delle materie da trattare.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Qualora anche questi sia assente da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia delle stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione. Esso è composto da sette membri eletti dall’assemblea tra i Soci a scrutinio segreto. L’assemblea a maggioranza dei presenti potrà derogare lo scrutinio segreto e procedere per acclamazione nel caso in cui i candidati al Consiglio Direttivo siano in numero coincidente con i soggetti da eleggere.
2. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ma potrà assegnare altri incarichi. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni:
– che siano in regola con il pagamento della quota associativa;
– che non ricoprano cariche, di qualsiasi tipo, in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;
– che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
– che non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione; in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della Federazione Italiana Tennis e Padel superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo di inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
Art. 16 – Dimissioni
1. Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, uno o più Consiglieri dovessero decadere nel corso del loro mandato, il Consiglio Direttivo procederà senza ritardo a convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei sostituti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei Consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
– deliberare sugli argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
– determinare l’ammontare della quota associativa;
– redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
– fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
– redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
– adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e raggiungimento degli scopi sociali e statutari, esclusi quelli che la legge riserva in modo tassativo all’assemblea degli associati.
Art. 19 – Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.
2. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procederà senza ritardo alla nomina del nuovo Presidente.
Art. 20 – Il Vice Presidente
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In tali casi la rappresentanza della associazione viene assunta dal Vice Presidente.
2. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo procederà senza ritardo alla nomina del nuovo Vice Presidente.
Art. 21 – Il Segretario
1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 22 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura gli aspetti finanziari dell’amministrazione dell’associazione, rilevando le entrate e monitorando sulle uscite dell’ente autorizzate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
2. Si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – L’Organo di Revisione
1. L’Organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.
2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..
Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri
1. Qualora il numero degli associati superi le trenta unità l’assemblea degli associati, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, dovrà istituire il Collegio dei Probiviri.
2. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica a seconda delle necessità.
3. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l’Organo è composto da tre membri effettivi, che nomineranno il Presidente.
4. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e i suoi membri sono eletti dall’Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica Quanto il Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea degli associati e può essere rieletto.
5. Il collegio ha la funzione di dirimere, esclusivamente, tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente agli associati.
Art. 25 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ha all’ordine del giorno la sua approvazione.
Art. 26 – Anno Sociale
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 27 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Art. 28 – Libri Sociali
1.Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
– Il libro Associati;
– Il libro verbali delle Assemblee;
– Il libro verbali del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali, rilegati e con le pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.
3. I libri sociali di cui sopra rimangono a disposizione degli associati per la consultazione, previo appuntamento da concordarsi con almeno 10 giorni di anticipo.
Articolo 29 – Lavoratori e Volontari
1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
2. I lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 e ss.,
D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
3. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
4. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l’Associazione può altresì avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
6. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente, salvo quanto previsto dalla normativa circa i rimborsi forfettari. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
8. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo all’Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9. L’Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall’art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Art. 30 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
3. L’Associazione provvederà a comunicare secondo Legge al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 36/2021, nonché delle relative disposizioni attuative.
Articolo 31 – Clausola compromissoria
1. L’Associazione, dal momento dell’affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all’Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’associazione aderisce.
2. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
4. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell’ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l’Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, e` comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l’Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell’ente di riferimento.
5. L’inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l’adozione di provvedimenti disciplinari fino all’esclusione dall’Associazione.
Articolo 32 – Collegio arbitrale
1. Il Collegio arbitrale e` costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l’Associazione aderisce.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente e` demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l’Associazione e` affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell’arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
3. Gli arbitri, perché cosi` espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell’esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell’Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l’esecuzione.
Art. 33 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti degli Associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, la relativa delibera assembleare dovrà prevedere la nomina di uno o più liquidatori. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte.
Art. 34 – Norme Generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della FITP cui l’Associazione è affiliata.